Camera, interrogazioni seduta 14 settembre: Argentin

(askanews) – ARGENTIN. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che: il fondo nazionale per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 1264), con l’intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali;  Secondo l’articolo 3 dell’ultimo decreto interministeriale di riparto delle risorse del fondo per l’anno 2016, del 26 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti il 3 novembre 2016 (per il 2017 è stato ad oggi raggiunta solo l’intesa in Conferenza Stato-regioni) una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse deve essere utilizzata per interventi di cui all’articolo 2 del medesimo decreto in favore di persone con disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;  Il citato articolo 2 del decreto dispone che la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, avvenga, tenuto conto dell’articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nelle seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42: a) attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;  b) Previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati; c) previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea; Sempre lo stesso decreto all’articolo 6 prevede lo stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave, come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 -: quanti e quali siano i progetti finanziati in ogni singola regione divisi non solo secondo le finalità di cui all’articolo 2 del citato decreto ma anche secondo l’età della persona interessata ed, in particolare, quanti siano i progetti di assistenza destinati alle persone anziane non autosufficienti e quanti invece quelli destinati a persone disabili gravi e gravissime che abbiano meno di sessantacinque anni; quanti siano i progetti finanziati in base all’articolo 6 del suddetto decreto e in quali regioni. ileana-argentin-150x150