Camera, mozioni seduta 8 novembre: Argentin e altri

 

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La Camera, premesso che: la Convenzione sui diritti del Fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con legge 27 maggio 1991 n. 176 prevede, all’articolo 31, comma 1 che «gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica» includendo quindi tra i titolari di tale diritto anche i bambini e i ragazzi con disabilità;L’Italia, con legge n. 18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009), ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, adottata dall’Assemblea generale dell’Onu il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008 ove all’articolo 30, comma d) ove si afferma «(…) gli Stati Parti prenderanno le appropriate decisioni per assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, sportive, incluse tutte quelle attività che fanno parte del sistema scolastico»;  Il gioco, quindi, è un diritto di tutti i bambini, ma diventa un problema quando la difficoltà a muoversi o l’incapacità di vedere, oppure ancora la scarsa capacità d’attenzione e concentrazione su di un compito lo compromettono. Se per tutti i bambini esiste un diritto al gioco, la disabilità rischia di negarlo, perché il gioco difficilmente vi compare spontaneamente, perché talvolta non sono capaci di imitare, perché i giochi tradizionali non sono pensati per chi ha difficoltà nel fare anche le cose più semplici, perché le famiglie spesso sono iperprotettive o al contrario troppo deleganti, perché questi bambini sono lasciati fuori dai circuiti ricreativi del territorio), perché gli adulti non si stanno impegnando a sufficienza per credere nel potenziale del gioco e quindi intraprendere cambiamenti efficaci;  I bambini con disabilità hanno il diritto, quindi, di giocare in spazi adatti alle loro esigenze, con strumenti idonei alle loro capacità e per farlo hanno bisogno di parchi giochi inclusivi, parchi giochi per tutti, ovvero sia aree attrezzate con singole giostre o interi spazi dove anche i bambini con disabilità – fisiche o sensoriali – o con problemi di movimento possano giocare in sicurezza, insieme a tutti gli altri; non si tratta solo di giochi per disabili, quindi, ma giochi per tutti cioè spazi privi di barriere architettoniche o sensoriali dove tutti i bambini, anche quelli con disabilità possono muoversi liberamente utilizzando strutture adatte;  Un parco giochi inclusivo è quindi un parco dove tutti i bambini, anche quelli con disabilità, possono esercitare il loro diritto al gioco. Sono parchi privi di barriere architettoniche, dove sono installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di bambini che, ad esempio, usano la carrozzina, sono ipovedenti, hanno una disabilità motoria lieve, ma anche bambini normodotati. Parchi in cui ci sono strutture gioco con rampe al posto delle scale, tunnel giganti il cui accesso possibile anche alle carrozzine, giostre girevoli che possono essere utilizzate da tutti;  Attualmente in Italia risultano pochissimi parchi giochi accessibili ai bambini con disabilità sia nelle aree verdi pubbliche sia nelle scuole, non solo perché mancano i finanziamenti, ma perché manca una vera e proprio politica dell’inclusione, una reale sensibilità da parte delle amministrazioni locali nonché il rispetto del bene pubblico, visto che anche i parchi giochi già esistenti per i bambini cosiddetti normodotati sono spesso inaccessibili, perché sporchi o distrutti dai vandali o in condizioni pessime, perché non ci sono i fondi per la manutenzione, impegna il Governo: 1) ad assumere iniziative per diffondere la cultura, non solo presso gli utenti ma anche presso le pubbliche amministrazioni interessate, della necessità di prevedere dei parchi giochi inclusivi, dove tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni psicofisiche, possano giocare insieme; 2) A predisporre, in collaborazione con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida volte a definire quali siano le caratteristiche di un parco giochi inclusivo e le modalità che ciascuna amministrazione locale deve rispettare per dotarsi sul proprio territorio di parchi giochi inclusivi, nonché a redigere un censimento di quelli che sono fino ad oggi i parchi giochi inclusivi presenti sul territorio nazionale; 3) ad assumere iniziative per prevedere, nel primo provvedimento utile, risorse finanziarie adeguate da trasferire alle amministrazioni locali per l’istituzione di nuovi parchi giochi inclusivi. (1-01746) «Argentin, Sbrollini, D’Incecco, Mazzoli, Tidei, Miccoli, Marchi, Manfredi, Villecco Calipari, Bonaccorsi».