Legge 104 e congedo a lavoro per chi assiste un disabile

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Aspettativa al lavoro per familiare con disabilità legge 104 articolo 3 comma 3, chi può chiederla e quando? | La Redazione risponde.

Legge 104 e congedo lavorativo, il quesito di un nostro lettore:

Gentile signora, sono venuta a conoscenza di una possibilità per chi assiste un familiare disabile. In concreto, è vero che c’è la possibilità di prendere aspettativa per un massimo di due anni ancorché frazionato in periodi? La ringrazio tantissimo. Paolo

La legge riconosce un congedo dal lavoro per chi assiste i familiari portatori di handicap con legge 104, diversi dai permessi giornalieri o permessi ad ore.

Legge 104, il congedo parentale retribuito (aspettativa lavorativa), è regolato dal  D.lgs. 119/2011, ha una durata biennale e può essere usufruito anche in maniera frazionata. Il congedo viene riconosciuto secondo un ordine di priorità.

Legge 104 e congedo a lavoro, chi può farne richiesta

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Ricordiamo che quando si parla di convivenza si fa riferimento al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ. Per l’accertamento del requisito della “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile.

Legge 104 e congedo a lavoro, chi non può farne richiesta

Non possono richiedere il congedo straordinario:

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori agricoli giornalieri;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati;
  • i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

Il congedo straordinario parentale (aspettativa al lavoro) non spetta neanche nel caso in cui la persona disabile in situazione di gravità da assistere, sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (fatta eccezioni alcuni casi previsti dalla normativa).

Legge 104, familiare in situazione di gravità

Per condizione di handicap grave per cui è previsto il congedo parentale straordinario, si presume che il familiare sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS.

Per il riconoscimento del congedo straordinario, il familiare gravemente disabile, non dovrà essere ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Solo in alcuni casi è previsto quando:

  • vi sia l’interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile, di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile  in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Legge 104 e condego straordinario, cosa spetta?

Il richiedente del congedo straordinario in virtù della legge 104/92 art- 3 comma 3, con documentazione certificata, potrà fruire di due anni di assenza dal lavoro, indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita lavorativa. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

Da questa retribuzione sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferietredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

L’indennità per il congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG a orario ridotto) va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo. Lo stesso vale anche per un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro.

Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.

Per i congedi fruiti a settimane intere o a giornate, l’importo della retribuzione figurativa non può superare rispettivamente quello massimo settimanale o giornaliero.

I datori di lavoro devono determinare il periodo massimo fruibile dagli interessati, tenendo in considerazione gli eventuali periodi di congedo già richiesti.

Congedo straordinario legge 104: frazionabilità

Il congedo straordinario riconosciuto per assistere un familiare disabile con legge 104 art. 3 comma 3, è frazionabile anche a giorni, non è ammessa la frazionabilità oraria. Affinchè non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è necessaria la ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.

Decadenza del beneficio

Se vengono meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, non si ha diritto al congedo straordinario, in questi casi si procederà anche al recupero del beneficio fruito.

Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.

 Congedo parentale e legge 104, come farne richiesta

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, è possibile  fare la domanda tramite:

  •  contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  •  enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

In caso di adozione nazionale/internazionale è necessario fornire informazioni relative alla data ingresso in famiglia; alla data di adozione/affidamento; alladata di ingresso in Italia; alla data del provvedimento; altribunale competente; al numero provvedimento.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

Ricorso

E’ possibile fare ricorso per i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, al comitato provinciale della struttura territoriale INPS competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il ricorso al comitato provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.

Tratto da: https://www.investireoggi.it/fisco/legge-104-aspettativa-lavorativa-assiste-un-disabile/