Esenzione bollo auto disabili

Esenzione bollo auto e imposta passaggio di proprietà per disabili o per i familiari che li hanno fiscalmente a carico.

Tra le agevolazioni fiscali per le persone affette da disabilità è prevista l’esenzionepermanente dal pagamento del bollo auto e dall’imposta di trascrizione del passaggi odi proprietà.

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L’esenzione è prevista per i seguenti soggetti:

  • non vedenti e sordi
  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie (in questo caso occorre l’adattamento del veicolo).

Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili. E’ quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.

Esenzione bollo auto disabili: per quali veicoli

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per i seguenti veicoli:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Tutti i veicoli devono avere dei limiti di cilindrata: 2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel.

Esenzione bollo auto disabili: a chi rivolgersi

L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi della regione.

Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (certificazione attestante lo stato di disabilità).

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento del bollo auto.

Esenzione bollo auto disabili: durata

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico). Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

Esenzione imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

La legge prevede un’ulteriore esenzione relativa ai veicoli destinati al trasporto o alla guida dei disabili: esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al Pra di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al Pra territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Esenzioni anche per il familiare del disabile

Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte anche il familiare che sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.

In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.

Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superato il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano intestati a lui e non al suo familiare.

Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

Tratto da: https://www.laleggepertutti.it/177248_esenzione-bollo-auto-disabili

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