Chi dà lavoro a un numero di dipendenti da 15 a 35 è tenuto ad assumere immediatamente almeno una persona disabile. Se poi i dipendenti sono superiori a 36 e non oltre 50, diventano almeno due gli invalidi da assumere. Infine gli invalidi salgono al 7% degli occupati per le aziende con più di 50 dipendenti. Sono questi gli obblighi imposti dalla legge del 1999 [1] che, dopo un periodo di applicazione transitoria, entra definitivamente in vigore il 1.02.2017 [2]
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Il regime transitorio, applicato fino al 31.12.2016, consentiva alle aziende private con un numero di dipendenti da 15 a 35 di assumere un disabile solo al momento in cui fossero effettuate «nuove assunzioni». Oggi invece questo adempimento scatta automaticamente al raggiungimento della soglia di unità limite.
Pertanto, dal 1° gennaio 2017 solo le aziende con massimo 14 dipendenti vengono esonerate dall’obbligo di assumere disabili; invece, i datori di lavoro pubblici o privati, che occupano da 15 dipendenti in su sono tenuti ad assumere immediatamente persone disabili secondo le seguenti proporzioni:
- 1 lavoratore disabile, se l’azienda ha da 15 a 35 dipendenti;
- 2 lavoratori disabili, se l’azienda ha da 36 a 50 dipendenti;
- 7% di disabili (rispetto ai lavoratori occupati), se l’azienda occupa più di 50 dipendenti.
Entro quanto tempo deve avvenire l’assunzione del disabile?
L’assunzione o l’attivazione di misure alternative deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui è sorto l’obbligo ossia da quando è stato sforato il limite di dipendenti appena visti.
Chi sono i soggetti esenti?
Non sono tenute all’assunzione di disabili le imprese che si trovano in stato di difficoltà e hanno richiesto l’intervento della Cigs per ristrutturazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà.
Quali sanzioni scattano in caso di mancata assunzione di disabili?
L’azienda che non adempie al collocamento obbligatorio delle quote di lavoratori disabili rischia una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, equivalente a 153,20 euro per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto.
La sanzione è ridotta a 38,30 euro per ogni giorno di scopertura e per ogni lavoratore disabile non assunto se, ottemperando alla diffida, il datore di lavoro assume il lavoratore disabile o presenta agli uffici competenti la relativa richiesta.
[1] Legge 68/1999.
[2] D. lgs. n. 151/2015 che, in attuazione della legge 183/2014, abroga, con effetto differito al 2017, la graduale applicazione degli obblighi di assunzione per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.
Tratto da: http://www.laleggepertutti.it/144600_assunzione-obbligatoria-disabile-dopo-quanti-dipendenti-scatta