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Con il “Dopo di noi”, protezione dei disabili a 360 gradi
Posted by Ileana Argentin at 10:53 AM. Placed in Rassegna stampa category
La tutela delle persone con disabilità è da sempre un’esigenza sociale e più che mai un argomento di grande attualità.
I “numeri” della disabilità sono, infatti, allarmanti. Solo in Italia esistono circa: 2 milioni di persone prive di autonomia nelle funzioni quotidiane; 1 milione e mezzo di persone affette da limitazioni funzionali di movimento e locomozione. Di questi, circa 540.000 hanno un’età inferiore a 65 anni e 269.000 vivono come figli in casa con i genitori. Più di 52.000 disabili, invece, vivono soli. Il 23% usufruisce di assistenza erogata da servizi pubblici (sanitaria o socio-sanitaria); il 15,5% paga l’assistenza a domicilio; in caso di necessità, il 54% ricorre solo all’aiuto di familiari non conviventi, e addirittura circa 10 mila disabili non può contare su alcun aiuto.
Diventa molto importante, quindi, avere strumenti idonei a garantire in modo adeguato il disabile e i suoi familiari. Spesso infatti la sola figura dell’amministratore di sostegno (introdotto con la Legge 6/2004) non è sufficiente.
Con l’espressione “Dopo di noi” sì è voluto dare rilevanza alle gravi problematiche che riguardano la vita dei disabili soprattutto dopo la morte dei genitori. Ed, infatti, la Legge è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, a mezzo di strumenti giuridici nonché agevolazioni ed esenzioni fiscali che lo Stato ha messo al servizio di questo specifico scopo.
La disabilità, per fruire degli sgravi fiscali, deve essere “grave” e accertata in modo ufficiale, attraverso apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali. Se non è “grave”, si può comunque accedere agli strumenti previsti dalla Legge, ma non in modo altrettanto agevolato.
Con il “Dopo di noi” strumenti pubblici e privati a tutela dei disabili
- Il “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare”. L’obiettivo è quello di favorire percorsi di deistituzionalizzazione, evitando il ricovero nei consueti istituiti e il relativo isolamento. Ove non possibile la permanenza in casa, neppure se supportata con aiuti mirati, viene favorito l’accesso a strutture che riproducano comunque ambienti familiari. Il tutto per conseguire il maggior livello di autonomia possibile per il disabile.
- Tra gli strumenti privati il “dopo di noi” prevede gli sgravi fiscali per: a) le liberalità in denaro o natura b) la stipula di polizze di assicurazione c) la costituzione di trust d) la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter cod. civ. e) la costituzione di fondi speciali composti da beni soggetti al vincolo di destinazione e disciplinati con apposito contratto di affidamento fiduciario. Gli atti vanno redatti con il ministero di un notaio, con apposito rogito pubblico, e devono prevedere che si persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza del disabile grave, che deve restare l’unico beneficiario dell’istituto giuridico prescelto.
Questi gli sgravi fiscali:
-Le liberalità in denaro o natura fatte a favore di trust o fondi speciali costituiti a favore di disabili sono deducibili nel limite elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 100.000 annui.
-Per le polizze assicurative in caso morte, l’importo fiscalmente detraibile dall’Irpef del premio pagato è stato elevato da euro 530 a euro 750.
-I beni conferiti in trust, gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. o destinati a fondi speciali, godono di esenzione da imposta di successione/donazione nonché di bollo ed imposte di registro fisse.
-Per l’IMU (Imposta Municipale Propria) l’agevolazione, esenzione o franchigia è riconosciuta a discrezione dei Comuni.
Tratto da: http://citywire.it/news/con-il-dopo-di-noi-protezione-dei-disabili-a-360-gradi/a1020084?ref=international_Italy_latest_news_list