Con il “Dopo di noi”, protezione dei disabili a 360 gradi

La tutela delle persone con disabilità è da sempre un’esigenza sociale e più che mai un argomento di grande attualità.

I “numeri” della disabilità sono, infatti, allarmanti. Solo in Italia esistono circa: 2 milioni di persone prive di autonomia nelle funzioni quotidiane; 1 milione e mezzo di persone affette da limitazioni funzionali di movimento e locomozione. Di questi, circa 540.000 hanno un’età inferiore a 65 anni e 269.000 vivono come figli in casa con i genitori. Più di 52.000 disabili, invece, vivono soli. Il 23% usufruisce di assistenza erogata da servizi pubblici (sanitaria o socio-sanitaria); il 15,5% paga l’assistenza a domicilio; in caso di necessità, il 54% ricorre solo all’aiuto di familiari non conviventi, e addirittura circa 10 mila disabili non può contare su alcun aiuto.

Diventa molto importante, quindi, avere strumenti idonei a garantire in modo adeguato il disabile e i suoi familiari. Spesso infatti la sola figura dell’amministratore di sostegno (introdotto con la Legge 6/2004) non è sufficiente.

Con l’espressione “Dopo di noi” sì è voluto dare rilevanza alle gravi problematiche che riguardano la vita dei disabili soprattutto dopo la morte dei genitori. Ed, infatti, la Legge è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, a mezzo di strumenti giuridici nonché agevolazioni ed esenzioni fiscali che lo Stato ha messo al servizio di questo specifico scopo.

La disabilità, per fruire degli sgravi  fiscali, deve essere “grave” e accertata in modo ufficiale, attraverso apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali. Se non è “grave”, si può comunque accedere agli strumenti previsti dalla Legge, ma non in modo altrettanto agevolato.

Con il “Dopo di noi” strumenti pubblici e privati  a tutela dei disabili

  1.  Il “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare”. L’obiettivo è quello di favorire percorsi di deistituzionalizzazione, evitando il ricovero nei consueti istituiti e il relativo isolamento. Ove non possibile la permanenza in casa, neppure se supportata con aiuti mirati, viene favorito l’accesso a strutture che riproducano comunque ambienti familiari. Il tutto per conseguire il maggior livello di autonomia possibile per il disabile.
  2. Tra gli strumenti privati il “dopo di noi” prevede gli  sgravi fiscali per: a) le liberalità in denaro o natura b) la stipula di polizze di assicurazione c) la costituzione di trust d) la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter cod. civ. e) la costituzione di fondi speciali composti da beni soggetti al vincolo di destinazione e disciplinati con apposito contratto di affidamento fiduciario. Gli atti vanno redatti con il ministero di un notaio, con apposito rogito pubblico, e devono prevedere che si persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza del disabile grave, che deve restare l’unico beneficiario dell’istituto giuridico prescelto.

Questi gli sgravi fiscali:

-Le liberalità in denaro o natura fatte a favore di trust o fondi speciali costituiti a favore di disabili sono deducibili nel limite elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 100.000 annui.

-Per le polizze assicurative in caso morte, l’importo fiscalmente detraibile dall’Irpef del premio pagato è stato elevato da euro 530 a euro 750.

-I beni conferiti in trust, gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. o destinati a fondi speciali, godono di esenzione da imposta di successione/donazione nonché di bollo ed imposte di registro fisse.

-Per l’IMU (Imposta Municipale Propria) l’agevolazione, esenzione o franchigia è riconosciuta a discrezione dei Comuni.

Tratto da: http://citywire.it/news/con-il-dopo-di-noi-protezione-dei-disabili-a-360-gradi/a1020084?ref=international_Italy_latest_news_listdopodinoi