Detrazioni fiscali 2018: le agevolazioni per eliminare le barriere architettoniche

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Detrazioni fiscali 2018 in caso di lavori su immobili, eseguiti allo scopo di abbattere le barriere architettoniche. Chi può beneficiarne e con quali modalità.

Per chi ha una persona disabile in casa è fondamentale avere spazi in grado di soddisfare tutte le sue necessità di movimento. Spesso sono necessari dei lavori di ristrutturazione per i quali la legge riconosce degli sgravi fiscali.

Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2018, avvenuta lo scorso 23 dicembre, è stato prorogato il bonus ristrutturazioni per tutto il 2018.

Sono dunque confermate, fino al 31/12/2018, le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia; tra questi rientrano gli interventi effettuati sugli immobili dove risiede una persona disabile per favorire l’abbattimento barriere architettoniche.

La detrazione Irpef riconosciuta per l’esecuzione di opere volte a migliorare l’accessibilità degli immobili sarà pari al 50% della spesa sostenuta, proprio come nello scorso anno, con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro.

È fondamentale, inoltre, sapere che le detrazioni fiscali 2018 per le ristrutturazioni non sono fruibili contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi per il sollevamento del disabile.

Cosa sono le barriere architettoniche

Per barriera architettonica si intende un qualunque elemento costruttivo che non consente o limita lo spostamento di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o transitoria. Per una persona affetta da menomazione fisica o psichica, una scala, un gradino o una rampa troppo ripida possono costituire una barriera architettonica in grado di rendere la vita dell’individuo molto complicata.

Lo scopo del superamento delle barriere architettoniche è quello di agevolare l’autonomia delle persone disabili negli ambienti domestici. Quando si parla di barriere si fa spesso riferimento alla vivibilità delle città, ma il concetto deve riferirsi anche e soprattutto all’accessibilità della casa .

La legge di riferimento, in relazione a edifici e luoghi privati, è il D.M. 236/89, attuativo della Legge 13/89. In base alla normativa questi ambienti devono essere resi accessibili, visitabili e adattabili.
Vediamo cosa si intende con questi concetti.
Per accessibilità si intende la possibilità per le persone affette da disabilità di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari, di entrarvi agevolmente e poterne utilizzare spazi e attrezzature in sicurezza e autonomia.
Per visitabilità si intende la possibilità per il disabile di accedere agli spazi di relazione (come il soggiorno o sala da pranzo pranzo dell’alloggio) e ai servizi igienici.
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo la costruzione per renderla agevolmente fruibile dalla persona con difficoltà motorie o sensoriali.

Il D.M 236/89 stabilisce, per gli edifici e spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali da rispettare per il raggiungimento dei livelli di qualità sopra indicati. Ad esempio, le dimensioni minime delle porte, le caratteristiche di scale e rampe, le dimensioni degli ascensori, l’ampiezza degli spazi necessari per la rotazione di una sedia a rotelle.

Ogni costruzione nuova deve rispettare tali requisiti mentre i vecchi edifici dovrebbero essere adeguati alla normativa qualora vengano ristrutturati. Eliminare tutti quegli elementi architettonici che sono di ostacolo alla vita del disabile è di fondamentale importanza in quanto questi interventi sono finalizzati a consentire lo svolgimento di attività quotidiane essenziali per l’individuo.

Si pensi alla necessità di salire al piano superiore della propria abitazione o entrare agevolmente in una stanza. Diventa pertanto necessario sistemare un bagno, allargare una porta per far passare una carrozzina o installare un servoscala.
Si tratta di interventi volti a migliorare la mobilità del disabile all’interno della propria abitazione.
Il legislatore ha dunque pensato di incentivare le famiglie che hanno al proprio interno un componente in condizione di disabilità, al fine di creare un ambiente confortevole e adatto a ogni tipo di esigenza.

Tipologia di intervento di ristrutturazione

Non tutti i lavori a favore di una persona disabile rientrano nelle detrazioni fiscali.
La legge prevede che il contribuente possa detrarre dall’Irpef solo le spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, come ad esempio l’installazione di ascensori e montacarichi, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione, la realizzazione di rampe o l’eliminazione di gradini.

L’agevolazione fiscale è anche prevista per la realizzazione di strumenti che consentano, tramite mezzi di comunicazione, la robotica o mezzi tecnologici avanzati, di agevolare la mobilità interna o esterna delle persone portatrici di handicap grave.

È necessario che l’intervento venga sempre effettuato sull’immobile, non essendo sufficiente, ai fini della detrazione, il solo acquisto di strumenti o beni idonei ad agevolare la persona disabile.
Non rientrano telefoni a viva voce o schermi con funzionamento a tocco.
In quest’ultima ipotesi rientrano solo le persone con handicap grave. Si tratta in particolare dei portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92.

Si fa riferimento alle persone che hanno una menomazione fisica, psichica o sensoriale che può essere stabile o progressiva. Sono cioè quei portatori di handicap la cui condizione comporta delle difficoltà di relazione, integrazione e apprendimento. Il portatore di handicap non va confuso con il portatore di invalidità, intesa questa come la riduzione della capacità lavorativa.

Lo stato di portatore di handicap deve essere riconosciuto come grave da una apposita commissione medica. Dopo aver ottenuto il certificato del proprio medico curante, il disabile deve presentare l’istanza di accertamento dei requisiti sanitari, sottoponendosi alla visita medica da parte di commissione specifica Asl, coadiuvata da un medico dell’Inps.

Chi può usufruire delle agevolazioni fiscali

Beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sono coloro che sostengono le spese per gli interventi effettuati sugli immobili. Oltre ai proprietari dell’immobile ristrutturato possono beneficiare della detrazione Irpef anche i titolai di altri diritti reali come i nudi proprietari o gli usufruttuari. Possono altresì godere degli sgravi fiscali gli inquilini, i comodatari o il promittente acquirente che abbia provveduto a registrare il contratto preliminare.

Possono fruire dei benefici fiscali anche i familiari conviventi del possessore o detentore che abbiano sostenuto la spesa per favorire la mobilità del disabile.
La detrazione del 50% è prevista per gli interventi avvenuti su edifici a destinazione residenziali e loro pertinenze.

Come richiedere la detrazione del 50%

Per ottenere lo sgravio fiscale del 50% è necessario, in sede di dichiarazione dei redditi, indicare i dati catastali dell’immobile oggetto di ristrutturazione finalizzata alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Esattamente come per tutte le altre detrazioni fiscali legate alla ristrutturazione della casa è necessario conservare i documenti a essa relativi, come le domande e le delibere per procedere all’effettuazione dei lavori.
Il pagamento della spesa sostenuta deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale.
Si dovrà indicare nella causale il riferimento all’articolo 16 bis TUIR, il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi beneficia della ristrutturazione.

Aliquota agevolata per mezzi di ausilio alle persone disabili

In aggiunta ala detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni degli immobili, si segnala l’aliquota Ivaagevolata al 4% (al posto di quella ordinaria pari al 22%) per l’acquisto di mezzi finalizzati all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamentodei disabili.

Si pensi ad esempio:
– al servoscala che permette ai soggetti con limitate o impedite capacità motorie di superare le barriere architettoniche;
– a protesi e ausili per le menomazioni funzionali permanenti;
– a poltrone e veicoli con motore o altro meccanismo di propulsione per inabili e minorati non deambulanti.

Tratto da: https://www.lavorincasa.it/agevolazioni-fiscali-per-eliminazione-barriere-architettoniche/