Disabili: licenziamento o repechage obbligatorio?

Corte di cassazione n. 18556 del 10 luglio 2019: le condizioni per il repechage del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione

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La conservazione del posto di lavoro del dipendente disabile è “rafforzata” rispetto a quella degli altri lavoratori . In materia operano:

l’art. 10 della legge n. 68/1999
le disposizioni in materia di licenziamento illegittimo dell’art. 18 della legge n. 300/1970 e
l’art. 2, ultimo comma, del D.Lgs. n. 23/2015.
Inoltre vi sono stato numerose sentenze di Cassazione che hanno indicato fino a dove può spingersi, in caso di licenziamento, l’obbligo di “repechage” aziendale (ossia la conservazione del posto anche con mansioni inferiori).
Uno degli aspetti di maggiore importanza sul tema è quello dell’inidoneità allo svolgimento delle mansioni caso che si puo verificare spesso per l’aggravamento della condizione di disabilità.

Una recente decisione della Corte di cassazione, la n. 18556 del 10 luglio 2019 ha riepilogato chiaramente l’orientamento attuale affermando che il licenziamento risulta legittimo in presenza delle seguenti condizioni:
a) che non vi siano altre posizioni nella organizzazione aziendale ove utilizzare il dipendente;
b) che, pur a fronte di una nuova organizzazione possibile con una modifica della organizzazione aziendale, quest’ultima risulti gravosa sotto l’aspetto finanziario;
c) che la nuova organizzazione sia di pregiudizio alle posizioni di altri lavoratori.

Il caso riguardava la legittimità del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo in quanto, in funzione di una ricollocazione al lavoro disposta in sede giurisdizionale, il medico competente aveva accertato l’inidoneità del lavoratore ad espletare tutte le mansioni disponibili.

Dopo avere disposto una nuova consulenza tecnica medico-legale, la Corte territoriale ha rilevato che il lavoratore era stato ritenuto permanentemente inidoneo a svolgere ogni mansione nei reparti di montaggio, stampaggio metallico, mentre, era stato ritenuto idonea a svolgere solo alcune attività nel reparto stampaggio plastico che , però, avrebbero richiesto una diversa organizzazione d in funzione delle patologie e limitazioni da cui era affetto; e che tale esigenza si sarebbe configurata come una indebita ingerenza nell’insindacabile valutazione di carattere organizzativo rimessa al datore di lavoro e tutelata dall’art. 41 della Costituzione. Inoltre, è stato precisato che tale interferenza avrebbe aggravato la posizione dell’intero gruppo degli altri addetti allo stampaggio termoplastici.

La Cassazione ha confermato la decisione della corte di appello e ha affermato quindi, in armonia con l’orientamento consolidato che “conforme ai principi espressi da questa Corte (Cass. 26.10.2018 n. 27243; Cass. 19.3.2018 n. 6798), cui si intende dare seguito, secondo i quali in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro -purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido, ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell’art. 3 comma 3 bis del D.Igs. n. 216 del 2003, in recepimento dell’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE.

Tratto da: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/27275-disabili-licenziamento-o-repechage-obbligatorio-.html