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Figlio disabile: come fare per gestirne il denaro?
Posted by Ileana Argentin at 11:16 AM. Placed in Rassegna stampa category
Disabilità fisica: l’amministrazione di sostegno appare la tutela più adeguata per la gestione del denaro: meglio nominare un terzo se c’è “soggezione psicologica” con i familiari.
La mia compagna ha una figlia maggiorenne disabile al 100%. La ragazza è molto intelligente, ma grava sulla madre (pensionata) sia sul piano economico (poiché non bastano le indennità che percepisce dallo Stato), che per le cure e l’assistenza; esercita sulla madre una fortissima pressione psicologica, specie riguardo alla gestione del denaro, tale da trovarla spesso in lacrime e depressa. Il padre oltre che nullatenente, è totalmente assente. Esiste un sistema per “regolare” questa situazione?
Per dare risposta al quesito è senz’altro necessario prima svolgere una breve disamina dei possibili strumenti che la legge prevede a tutela delle persone incapaci, per meglio comprendere quali tra essi possa rivelarsi il più indicato nella situazione familiare descritta dal lettore.
Si tratta in particolare dei tre istituti [1] riguardanti:
1) l’interdizione
2) l’inabilitazione
3) l’amministrazione di sostegno.
Esaminiamoli più nello specifico.
INTERDIZIONE
L’istituto trova applicazione quando un soggetto affetto da un’ infermità di mente grave ed abituale viene dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi.
Tale infermità di mente non può, però, individuarsi nella semplice incapacità di provvedere ai propri interessi determinata da mancanza di esperienza o cultura, ma occorre che sussista una alterazione delle facoltà mentali vera e propria.
Anche in presenza di tale condizione, tuttavia, la specifica forma di tutela è disposta dal giudice solo quando ciò si riveli necessario ai fini dell’adeguata protezione dell’incapace; sicché il magistrato, nel corso del giudizio di interdizione, potrebbe anche ritenere più indicata l’applicazione di un diverso istituto (come, ad esempio, l’amministrazione di sostegno).
La sentenza di interdizione comporta l’incapacità totale di agire dell’interdetto in materia di negozi patrimoniali e familiari; tuttavia, nella stessa sentenza, il giudice può attribuire all’interdetto la capacità di compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione senza l’intervento o con l’assistenza del tutore.
Tutti gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione sono annullabili su istanza del tutore, dell’interdetto stesso, dei suoi eredi o aventi causa.
L’interdizione può essere revocata con sentenza dal tribunale oppure essere trasformata in inabilitazione quando il giudice ritenga l’interdetto non più gravemente infermo.
INABILITAZIONE
L’inabilitazione è una situazione giuridica derivante da particolari condizioni psico-fisiche del soggetto che lo pongono in condizione di parziale incapacità dovute a:
– infermità abituale di mente non grave (e quindi non tale da giustificare l’interdizione);
– prodigalità (intesa come attitudine a spendere denaro in modo smisurato rispetto alle proprie condizioni economiche);
– abuso di alcolici o stupefacenti, quando tali pratiche espongano il soggetto o la sua famiglia a grave pregiudizio economico;
– imperfezioni o menomazioni fisiche (si pensi alla cecità o sordità dalla nascita) non accompagnate da un’educazione correttiva in grado di garantire al soggetto una sufficiente autonomia psico-fisica.
La pronuncia di inabilitazione permette all’inabilitato di conservare una certa capacità di agire (cd. capacità legale limitata), potendo egli compiere:
da solo gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di natura personale (ad es. il matrimonio);
gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione con l’ autorizzazione del giudice tutelare e il consenso del curatore;
gli atti di disposizione (ad esempio la vendita di un bene) con l’autorizzazione del tribunale e l’assistenza del curatore.
Gli atti compiuti dall’inabilitato senza l’osservanza delle suddette formalità possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa.
Vediamo, dunque, che pur essendo tali 2 suddetti istituti entrambi preordinati alla tutela dell’incapace, il primo implica nella persona del tutore una vera e propria rappresentanza legale del soggetto debole, il secondo invece porta il curatore ad avere maggiori funzioni di assistenza, in quanto egli non sostituisce ma integra la volontà dell’incapace per alcuni atti di esclusiva natura patrimoniale e cura dei beni.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L’ultima misura di protezione elencata, ossia quello dell’amministrazione di sostegno, offre a chi si trovi in condizioni di menomazione fisica o psichica intesa in senso ampio o nell’impossibilità, anche parziale o di tipo temporaneo, di provvedere ai propri interessi (si pensi agli anziani, ai disabili o comunque a persone inferme), una misura di assistenza in grado di sacrificare il meno possibile la capacità di agire.
Tale misura, a differenza degli altri due istituti descritti, lascia al soggetto nei cui confronti è disposta la capacità di agire in relazione a tutti quegli atti che non richiedano la necessaria rappresentanza o assistenza dell’amministratore di sostegno.
Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo alla sua maggiore idoneità ad adeguarsi alle specifiche esigenze del soggetto carente di autonomia.
Il caso concreto
Orbene, nel caso descritto dal lettore, ritengo che quest’ultimo istituto rappresenti la forma di tutela più idonea per la ragazza disabile, la quale – da quanto sembra di capire – non presenta, al di là dei gravi problemi di salute che le impediscono una gestione autonoma della propria vita (e, perciò, anche del denaro) problemi psichici di alcun tipo; trattandosi di persona “intelligente e capace di discernere cosa conviene e non conviene a lei stessa, acuta e sistematica nelle sue capacità di pianificare”.
Il problema che, al contrario, sembra potersi ravvisare nel caso illustrato, è dato dall’indole della ragazza, la quale “esercita fortissima pressione psicologica negativa sulla madre tale da trovarla spesso in lacrime e depressa, non sente ragioni sul fatto che effettivamente la madre è l’unica che l’accudisce e sostiene spese”.
Situazione questa, sicuramente in grado di compromettere nel tempo la capacità della madre di poter gestire in maniera equilibrata e serena non solo il rapporto (e quindi l’accudimento della figlia), ma anche il proprio patrimonio e quello della giovane.
Per tale ragione, anche se il giudice può nominare amministratore di sostegno il coniuge, il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i parenti entro il quarto grado (e perciò ben potrebbe nominare quale amministratore di sostegno della giovane proprio la madre della ragazza), in realtà non ritengo che questa possa rappresentare nel caso di specie una scelta opportuna, atteso che il carattere della ragazza sembra essere piuttosto “impositivo” e senz’altro questa si approfitterebbe della situazione, al pari di quanto sta facendo ora.
Per tale motivo, salvo che non si possa individuare in diversi familiari (non meglio indicati nel quesito) possibili soggetti in grado di svolgere il ruolo di amministratore di sostegno, ritengo che la soluzione più idonea possa essere quella di chiedere al giudice che questi venga scelto nell’apposito elenco dei professionisti che si trova depositato presso ogni Tribunale, ossia in un soggetto terzo del quale la giovane non possa “approfittarsi”, il quale sarà tenuto ad un rendiconto periodico al giudice dell’attività di amministrazione del patrimonio svolta.
L’amministratore non svolge incarichi relativi all’assistenza fisica, in quanto non ha un obbligo di tutela dell’incolumità del beneficiario (a meno che il giudice non lo preveda in modo espresso), ma alleggerire la madre nella gestione economica della figlia potrebbe sicuramente favorire i diversi compiti di assistenza fisica della giovane.
Amministrazione di sostegno: chi può richiederla
La domanda per la nomina di un amministrazione di sostegno va presentata alla cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale del luogo di residenza della persona in favore della quale si chiede la misura di tutela da:
questa stessa o;
dai familiari entro il quarto grado o;
dal pubblico ministero o;
dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona: questi ultimi, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare al giudice tutelare il ricorso per l’amministrazione o comunque a informare della situazione il pubblico ministero;
dal tutore o dal curatore, se la richiesta riguarda una persona già interdetta o inabilitata; in tal caso la domanda è presentata, congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.
Amministrazione di sostegno: quale il contenuto della domanda?
La domanda non richiede necessariamente il ministero di un legale, ma questo può rendersi senz’altro opportuno ai fini di una corretta prospettazione delle ragioni alla base della richiesta, atteso che in essa occorre indicare, unitamente ai dati relativi alle parti, anche:
– le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno;
– gli atti per il compimento dei quali si rende necessaria l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore di sostegno;
– l’esposizione dei fatti posti alla base della domanda.
Amministrazione di sostegno: come decide il giudice?
Il giudice tutelare decide sulla richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, disponendo, quando possibile, l’ascolto del beneficiario della tutela o comunque l’acquisizione di informazioni presso le opportune strutture (ad esempio servizi sociali) in grado di dargli un quadro completo della situazione sulla quale è chiamato a decidere.
Il provvedimento di nomina dell’amministratore:
– delimita i poteri di quest’ultimo e la durata dell’incarico, indicando gli atti che il beneficiario potrà compiere solo con l’assistenza dell’amministratore;
– il limite di spesa a cui l’amministratore dovrà attenersi con le somme in possesso del beneficiario.
Di conseguenza il beneficiario potrà compiere tutti quegli atti non indicati nel decreto ed in particolare gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
Per l’attività svolta il giudice, tenuto conto dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione, può decidere che venga corrisposta all’amministratore un’equa indennità.
In conclusione, nel caso prospettato ritengo che la forma di tutela più indicata per sollevare la madre dal peso eccessivo della gestione economica della figlia, sia la nomina di un amministratore di sostegno, scelto in una persona diversa dalla figura materna e nei confronti della quale la giovane non possa esercitare il suo carattere prevaricativo, almeno sul piano delle scelte economiche.
Ciò aiuterà, probabilmente, a riequilibrare i rapporti tra le parti e favorire l’accudimento e l’assistenza fisica della giovane da parte della madre.
E’ anche opportuno accertarsi, prima di detta nomina, se la ragazza usufruisca di tutti i benefici previdenziali riconosciuti dalla legge nella sua situazione, in modo da avere (e poter dare al giudice tutelare) un quadro chiaro e completo delle disponibilità e economiche e dei sussidi di cui la giovane può beneficiare.
Quanto alla nullatenenza e al disinteresse per la figlia da parte del padre, può giovare, a riguardo, il richiamo ad una recente pronuncia con la quale il Tribunale di Potenza [2] ha chiarito quali siano le responsabilità gravanti su ciascun genitore (anche dopo la separazione), in presenza di figli maggiorenni con gravi disabilità (leggi a riguardo: “La separazione dei genitori con figli maggiorenni disabili“).
[1] Art. 414 e ss cod. civ.
[2] Trib. di Potenza, sent. 12.01.16.
Tratto da: http://www.laleggepertutti.it/127635_figlio-disabile-come-fare-per-gestirne-il-denaro