Genitori disabili: tutti i figli devono prestare assistenza?

assistenza anziani

 

I miei genitori anziani, vivono in un appartamento di mia proprietà a fianco al mio. Entrambi sono disabili e bisognosi di assistenza continua. Nelle cure ci alterniamo nella giornata io, mia moglie e una badante. Mio fratello riesce a passare al massimo una volta a settimana. Con riguardo alla legge 433 del codice civile, i figli sono obbligati a dare assistenza ai genitori non solo economicamente ma anche fisicamente? Come debbono esseri divisi gli impegni di questa assistenza, in parti uguali tra me e mio fratelli? Come posso obbligarlo ad aiutarci?

Purtroppo, la situazione descritta nel quesito posto non è isolata, ma comune a molte famiglie.

Quando i genitori diventano anziani e, non di rado, incapaci di badare a se stessi, tocca ai figli prendere in mano la situazione.

Sfortunatamente, le discussioni su chi e come si deve occupare dei genitori sono molto frequenti. La maggior parte dei problemi sorgono (come nel caso di specie) nel momento in cui uno dei figli si prende in carico tutto il peso, mentre gli altri congiunti hanno sempre una buona scusa per guardare da un’altra parte.

Al riguardo, è bene innanzitutto precisare che al di là del dovere di natura morale che imporrebbe a (tutti) i figli di non abbandonare i genitori anziani, vi sono una serie di obblighi e di doveri imposti dalla legge.

Partiamo dalle disposizioni del codice civile che il lettore stesso ha richiamato (ovvero gli articoli 433 e seguenti del cod. civ.).

L’applicazione di dette disposizioni presuppone che il genitore anziano si trovi in uno stato di bisogno, sia cioè incapace di provvedere ai propri bisogni economici non disponendo di propri redditi o disponendone in modo insufficiente per far fronte a tutte le necessità di cura ed assistenza di cui abbia bisogno.

La legge, infatti, prevede che «chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento» può chiedere ed ottenere gli alimenti (art. 438 cod. civ.) a diverse persone, tra cui espressamente anche i figli (art. 433 cod. civ.).

Al riguardo, la giurisprudenza [1] ha molte evidenziato che nel soggetto anziano l’incapacità di provvedere in tutto o in parte al suo sostentamento è implicita nel suo status. In tali casi, pertanto, i figli sono tenuti per legge a versare ai genitori i cosiddetti alimenti. Ricorrendo, dunque, determinate condizioni (stato di bisogno e incapacità di auto-sostentamento del genitore anziano) è dovere dei figli concorrere nel versare al genitore gli alimenti (dovere che, stando a quanto si legge nel quesito, il lettore sicuramente adempie).

Tutti i figli sono obbligati a contribuire agli alimenti in favore del genitore in stato di bisogno, ciascuno in proporzione alle proprie sostanze. Tale obbligo, infatti, potrebbe non essere ripartito in maniera paritaria tra i figli, in quanto ciascuno di essi è obbligato secondo le proprie capacità economiche. Così ben potrebbe succedere che, nel caso in cui due figli abbiano redditi tra loro molto differenti, l’uno possa essere tenuto a versare di più dell’altro.

È bene precisare che in mancanza di un accordo tra i soggetti obbligati la decisione viene presa dal giudice in proporzione al bisogno del richiedente e alle condizioni economiche di chi dovrà somministrarli: il magistrato potrà anche, in caso di urgente necessità, porre l’obbligazione a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati (salvo il regresso verso gli altri).

Dunque, ove dovesse sorgere un contrasto tra il lettore e il fratello (anche) in merito ad un adempimento spontaneo delle necessarie prestazioni economiche, il primo potrà rivolgersi ad un giudice affinché stabilisca le modalità di somministrazione degli alimenti, per la quale non possono ritenersi esentati neppure coloro che per ragioni di lavoro abbiano posto la propria dimora lontano dal soggetto bisognoso (classico il caso del figlio che adduce come motivazione per disinteressarsi del genitore il fatto di vivere lontano o di essere “troppo impegnato” per lavoro).

Nel caso in cui, all’anziano (i genitori) vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza da parte degli obbligati (i figli), il rischio è quello di dover rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare [2] punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 103 a 1.032 euro.

Nella nozione penale di “mezzi di sussistenza” vanno ricompresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (ossia il vitto e l’alloggio, che – peraltro – nel caso di specie è di proprietà del lettore), ma anche quegli strumenti che, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, permettono di soddisfare, sia pur in modo contenuto, altre esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., mezzi di trasporto o di comunicazione) [3].

Ciò detto, si può analizzare un altro aspetto. Ed infatti, come si evince dalla lettura del quesito posto dal lettore, la questione che sembra destargli maggiori preoccupazioni non attiene tanto al profilo economico, quanto più al carattere morale dell’assistenza verso i suoi genitori.

In realtà, rispondere alla domanda «i figli sono obbligati a dare assistenza ai genitori non solo economicamente ma anche fisicamente?» è molto difficile.

Ciò in quanto (purtroppo) non esiste una norma giuridica che impartisca ai figli l’obbligo di prestare assistenza «fisica» e/o morale ai propri genitori: si tratta di un adempimento spontaneo e rimesso alla buona volontà delle persone coinvolte nel legame affettivo.

Sfortunatamente, non esiste neanche una legge che stabilisca quali e come debbano essere divisi i turni per l’assistenza ai genitori.

Tuttavia, in determinati casi, il comportamento dei figli (o di altri familiari) che manchino di prestare all’anziano cure e assistenza configura un’autonoma figura di reato che è quella dell’ abbandono di minori o persone incapaci [4].

Al riguardo la legge prevede che «Chiunque abbandona… una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Con la previsione di questo reato si punisce oltre all’abbandono del minore, anche quello della persona “incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa”.

L’anziano che per l’età avanzata o la malattia sia incapace di provvedere a se stesso è, infatti, equiparabile al minore che venga lasciato solo in casa. Come ha infatti chiarito la Cassazione, la vecchiaia può considerarsi come una causa di incapacità di provvedere a se stessi; per tale motivo essa implica la custodia e la cura dell’anziano in modo tale che gli siano garantite le misure occorrenti per l’igiene propria e dell’ambiente in cui vive.

La pena prevista per questo reato è quella della reclusione da 6 mesi a cinque anni, ma tale pena è aumentata quando l’abbandono è posto in essere da soggetti particolarmente vicini al soggetto bisognoso, quali il coniuge o – come nel caso di specie – i figli.

Da tale norma è possibile, quindi, configurare un obbligo giuridico di provvedere ai genitori che si trovino in condizioni di salute tali da aver bisogno di assistenza (come parrebbe essere per la madre ed il padre del lettore). Tale obbligo grava su tutti i figli e chi non vi adempia volontariamente è passibile di denuncia in sede penale.

La condotta del fratello del lettore, tuttavia, integra solo in astratto ma non anche in concreto) tale fattispecie di reato.

Ciò in quanto (paradossalmente per merito del lettore) in realtà i genitori non versano in stato di bisogno, godendo (grazie a lui e a sua moglie) delle necessarie cure ed assistenza.

Al riguardo, infatti, è bene precisare che per «abbandono» si intende il fatto di lasciare il soggetto in balia di se stesso (il fratello, al contrario, è ben consapevole che c’è il lettore a prendersi cura dei loro genitori). Per la sussistenza del reato in esame occorre inoltre che, in dipendenza dell’abbandono, si crei uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per la incolumità della persone abbandonate.

Solo in tali casi, non sussistenti nel caso di specie, l’abbandono integra gli estremi della condotta criminosa, da cui dipende l’esistenza del reato.

Inoltre, il reato in parola non scatta automaticamente ma necessita di un’apposita denuncia, che – per i legami familiari che legano i due fratelli – è sconsigliabile sporgere, a meno che la situazione non degeneri ulteriormente.

Ciò che in questi casi è davvero importante è il dialogo.

Nel caso specifico, pertanto, la strada auspicabile sarebbe quella di addivenire ad una soluzione che trovi la sua fonte – appunto – nel dialogo.

Qualora detta strada non dovesse portare a nulla, il consiglio pratico è quello di formalizzare il lettore con suo fratello un accordo che stabilisca dei turni e dei compiti equamente divisi al fine di contemperare le esigenze di tutti e soprattutto quelle dei genitori, facendo – inoltre – notare a suo fratello che la propria condotta, oltre ad essere “moralmente scorretta”, è tale da poter dar luogo (in astratto) ad una fattispecie di reato, per il quale potrebbe essere passibile di denuncia penale.

Tratto da: https://www.laleggepertutti.it/184014_genitori-disabili-tutti-i-figli-devono-prestare-assistenza