settembre
La valutazione e certificazione degli alunni con disabilità secondo il Dlg 62/2017
Posted by Ileana Argentin at 4:49 PM. Placed in Rassegna stampa category
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione- Lgs. n.297 del 1994-
La valutazione certificata è riferita: al comportamento alle discipline alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’ articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato
Novità introdotta dall’articolo 11 del decreto 62: se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo.
In passato, il rilascio dell’attestato dei crediti formativi in sostituzione del diploma di licenza media era regolato nell’Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001, l’art.11 comma 12, che così stabiliva: “al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”.
Il rilascio dell’attestato all’alunno disabile era quindi decisione assunta dal Consiglio di classe, in relazione ai risultati del PEI, e non conseguenza di una ‘non presentazione’ dell’alunno disabile all’esame di Stato.
La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell’art.11, all’interno del quale si prescrive che “alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.
Nel comma 8 dell’art.11 del tutto assente risulta infatti l’ipotesi che l’alunno non si presenti agli esami per motivi ampliamente giustificabili tali da condurre la Commissione d’esame a predisporre delle prove suppletive. Per cause probabilmente non ascrivibili a responsabilità dell’alunno disabile non sembra giusto negare la possibilità di iscrizione alle scuole superiori.
Nell’art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato.
In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.MBRE 2017
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La valutazione degli alunni con disabilità è riferita lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione- Lgs. n.297 del 1994-
La valutazione certificata è riferita:
al comportamento
alle discipline
alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’ articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato
Novità introdotta dall’articolo 11 del decreto 62: se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo
In passato, il rilascio dell’attestato dei crediti formativi in sostituzione del diploma di licenza media era regolato nell’Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001, l’art.11 comma 12, che così stabiliva: “al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”.
Il rilascio dell’attestato all’alunno disabile era quindi decisione assunta dal Consiglio di classe, in relazione ai risultati del PEI, e non conseguenza di una ‘non presentazione’ dell’alunno disabile all’esame di Stato.
La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell’art.11, all’interno del quale si prescrive che “alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.
Nel comma 8 dell’art.11 del tutto assente risulta infatti l’ipotesi che l’alunno non si presenti agli esami per motivi ampliamente giustificabili tali da condurre la Commissione d’esame a predisporre delle prove suppletive. Per cause probabilmente non ascrivibili a responsabilità dell’alunno disabile non sembra giusto negare la possibilità di iscrizione alle scuole superiori.
Nell’art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato.
In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.
TRATTO DA: http://www.acchiappalanotizia.it/la-valutazione-certificazione-degli-alunni-disabilita-secondo-dlg-622017/